Primi Isa per 1,4 milioni di contribuenti

Sono stati resi noti dall’agenzia delle Entrate i primi 70 Isa (Indici sintetici di affidabilità) che andranno a sostituire, in modo graduale, gli studi di settore nelle dichiarazioni dei redditi del prossimo anno.

Si dovrà tuttavia attendere un successivo Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze per verificare specifiche tecniche e note metodologiche dei predetti indicatori. Il fatto che i primi ISA coinvolgono per ora solo 70 attività economiche (per un totale di 1,4 milioni di contribuenti), significa che per le restanti categorie economiche troveranno, in relazione al periodo d’imposta 2017, ancora applicazione sia gli studi di settore sia i parametri. Ciò risulta confermato da quanto previsto nel comma 4 del richiamato art.9-bis laddove si afferma che:

“la disposizione del primo periodo si applica, nelle more dell’approvazione degli indici per tutte le attività economiche interessate, anche ai parametri previsti dall’articolo 3, commi da 181 a 189, della Legge 28 dicembre 1995, n.549, e agli studi di settore previsti dall’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427”

Gli Isa sono stati introdotti in sostituzione di parametri e studi di settore al fine di dare vita a un nuovo rapporto tra contribuenti e fisco, che dovrebbe consentire a imprese e professionisti di verificare, con maggiore trasparenza, la correttezza della loro condotta. Si basano su un insieme di indicatori elementari di affidabilità e anomalia e consentono di misurare, su scala da 1 a 10, l’attendibilità del percorso fiscale del contribuente.

Le categorie economiche interessate da questa prima fase di applicazione degli ISA sono le seguenti:

  • 29 indici per il settore del commercio;
  • 17 indici per il settore dei servizi;
  • 15 indici per il settore manifatturiero;
  • 9 indici per il comparto delle professioni.

Nelle intenzioni i contribuenti che si posizionano sui gradini più alti della scala potranno fruire di alcuni benefici, quali:

  • l’esonero dall’apposizione dei visti di conformità per la compensazione di crediti o rimborsi Iva per importi non superiori a 50mila euro;
  • l’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative;
  • l’esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici nonché dalla determinazione sintetica del reddito (a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi quello dichiarato);
  • l’anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento da parte degli uffici amministrativi.

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