Il nuovo codice della crisi: le procedure di allerta e di composizione della crisi

Con il presente testo cercherò di sintetizzare, quanto possibile, le importanti novità contenute nel nuovo codice della crisi e dell’insolvenza delle imprese. Cercherò di dare un taglio molto pratico dividendo l’argomento in paragrafi cercando di evidenziare gli aspetti salienti che dovranno essere attentamente considerati dalle aziende.

Gli argomenti che tratterò saranno i seguenti:

  1. Origine normativa e principi ispiratori
  2. Entrata in vigore
  3. Nuovi obblighi imprenditoriali e responsabilità amministratori
  4. Meccanismi di allerta, obbligo di segnalazione e soggetti obbligati
  5. L’organo di composizione della crisi (OCRI)
  6. Elementi di incertezza

1. Origine normativa e principi ispiratori

Il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza delle imprese è stato approvato dopo un lungo iter legislativo iniziato nel gennaio 2015 con l’allora Ministro della Giustizia Andrea Orlando (Governo Renzi) che istituì una commissione parlamentare con l‘obbiettivo di riformare completamente la legge fallimentare. Tra le diverse finalità che la riforma doveva realizzare una delle principali, se non la maggiore, riguardava proprio l’emersione anticipata della crisi in modo che gli strumenti di gestione potessero essere attivati in una fase nella quale garantivano maggiore efficacia. La commissione completò i sui lavori nel dicembre 2015. Dopo un lungo iter parlamentare, nell’autunno del 2017, le Camere approvarono la bozza di Legge Delega che la stessa commissione Rordorf aveva predisposto.

La redazione definitiva fu approvata dal Consiglio dei Ministri il 10 gennaio 2019 mediante il D.LGS N.14/2019 e successivamente pubblicato in G.U. il 14/02/2019.

I principi ispiratori del processo di riforma erano sostanzialmente quattro:

  1. Regolare l’intera disciplina mediante un unico testo legislativo ;
  2. Anticipare gestione crisi per ridurre le insolvenze
  3. Incentivare strumenti di gestione diversi dalle procedure concorsuali
  4. Contenere costi prededucibili per miglior soddisfacimento creditori

Il decreto si articola in quattro parti :

  1. Codice della crisi e dell’insolvenza delle imprese (primi 374 articoli)
  2. Modifiche del codice civile (da art.375 ad art.384)
  3. Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire (da art.385 ad art.388)
  4. Disposizioni finali e transitorie (da art.389 ad art.391)

2. Entrata in vigore

Il decreto entra in vigore in modo graduale.

Prima fase: Il 16/03/2019 sono entrate in vigore le modifiche del codice civile, le disposizioni relative all’albo degli esperti, le disposizioni relative alla disciplina dei gruppi e le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire

Seconda fase: il 15/08/2020 (18 mesi dalla pubblicazione in G.U) dovrebbero entrare in vigore tutte le altre modifiche introdotte dal nuovo codice ma la validità di tale normi sono subordinate all’emanazione di una serie di decreti attuativi su aspetti non banali. Attualmente si è in attesa di una proroga al 2021 soprattutto relativamente alle norme che disciplinano le segnalazioni agli organismi di composizione della crisi.

3. Nuovi obblighi imprenditoriali e responsabilità amministratori

Questo è l’aspetto che indubbiamente preoccupa maggiormente tutti gli imprenditori italiani.

Innanzitutto il decreto, all’art.2 ha cercato, in maniera molto ambiziosa, di dare una definizione di crisi e di insolvenza. In seguito le due definizioni:

CRISI: stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate

INSOLVENZA: stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

L’impresa deve confrontare le obbligazioni pianificate e i flussi di cassa prospettici. Vi è crisi se si ritiene che i flussi prospettici non saranno sufficienti ad adempiere regolarmente alle obbligazioni.

L’imprenditore quindi ha nuovi obblighi e nuove responsabilità:

  1. Nuovi obblighi: deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi ed attivare prontamente uno degli strumenti di gestione della crisi:
  2. Responsabilità: Nuovo art.2486, comma 2 c.c. recita “Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data i cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale , alla data di apertura di tale procedura

4. Meccanismi di allerta, Obbligo di segnalazione e soggetti obbligati

Sono stati definiti dei protocolli da tenere in merito ai controlli da effettuare per poter individuare rapidamente situazioni di crisi ed attivare gli opportuni meccanismi di allerta.

Gli indicatori della crisi sono gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale e finanziario.

Ora cerchiamo di identificare chi sono i soggetti tenuti alla segnalazione della crisi al c.d. “OCRI” che è l’organo di composizione della crisi.

La segnalazione deve essere fatta :

  1. Dall’imprenditore che capisce di trovarsi in uno stato di crisi ;
  2. Dai sindaci o revisori che nelle loro valutazioni ravvisano indizi fondati di crisi ;
  3. Dai creditori pubblici qualificati :
  1. Agenzia delle Entrate: debiti scaduti e non versati per iva risultanti dalla comunicazione liquidazione periodica almeno pari al 30% del volume d’affari ovvero ad importi non inferiori:

a1) €25.000 per volumi d’affari fino ad € 2.000.000

a2) € 50.000 per volumi d’affari fino ad € 10.000.000

a3) € 100.000 per volumi d’affari oltre ad € 10.000.000

  1. Inps: debiti scaduti da più di sei mesi relativi a contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente e superiori alla soglia di € 50.000
  2. Agente della riscossione: totale crediti affidati per la riscossione, dichiarati o accertati e scaduti da più di 90 giorni superiori alla soglia di €500.000 per le persone fisiche ed € 1.000.000  per le società.

5. L’organo di composizione della crisi (OCRI)

L’Ocri deve gestire e rendere più semplice la fase di individuazione delle misure di allerta e quando viene interpellato gestisce il procedimento di composizione assistita della crisi.

E’ costituito presso ciascuna camera di commercio ed il segretario della CCIA è il referente dell’Ocri.

L’Ocri è composto da:

  1. Il referente che riceve le segnalazioni, assicura tempestività del procedimento, si attiva senza indugio per la nomina del collegio dei tre esperti;
  2. Il collegio degli esperti è composto da tre membri: uno designato dal tribunale, una dal presidente della CCIA ed infine uno è individuato dal referente sentito il debitore

Una volta giunta la segnalazione si attiva il processo di verifica dell’esistenza della crisi ed, all’esito dell’istruttoria, il collegio può disporre l’archiviazione se non ravvisa crisi oppure vengono individuate in accordo con il debitore le misure da prendere qualora si ravvisi crisi.

Su istanza del debitore, il collegio fissa un termine non superiore a tre mesi e prorogabile di altri tre mesi per trovare una soluzione alla crisi di impresa concordata con i creditori che si traduce in un accordo in forma scritta, depositato presso l’ocri e gli effetti della composizione assistita sono gli stessi degli accordi di esecuzione di un piano attestato.

In pratica, una volta attivata la segnalazione, il collegio degli esperti sarà attivo in azienda per cercare di capire l’origine della crisi e cercare di porvi rimedio.

Appare dunque evidente che, allo stato attuale, non è prevedibile quali tipo di conseguenze realmente si possano avere, nella quotidianità aziendale, in caso di attivazione del processo di allerta.

Il collegio degli esperti, scaduto il termine senza che sia stato concluso un accordo, invita a presentare al debitore entro trenta giorni:

  1. Domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione del debito;
  2. Domanda di apertura di un CP (concordato preventivo) liquidatorio o in continuità ;
  3. Domanda di apertura della Liquidazione giudiziale (ex fallimento).

Se il collegio ritiene esistente stato di insolvenza del debitore che:

  1. Non si è presentato all’audizione;
  2. All’accertamento della crisi non deposita alcuna istanza;
  3. Non presenta alcuna domanda di procedura dopo il fallimento della composizione assistita;

lo segnala al referente che a sua volta ne da notizia al PM che, se ritiene fondata l’insolvenza, presenta istanza di apertura della Liquidazione giudiziale.

6. Elementi di incertezza

Si possono evidenziare alcuni punti di incertezza sulla procedura analizzata in quanto il suo successo ruota intorno ad alcuni punti critici:

  1. Situazione dal punto di vista economico poco incentivante per attirare i professionisti più preparati a far parte della procedura;
  2. Probabile poca fiducia del debitore nei confronti di professionisti che non conosce e che devono analizzare la sua impresa;
  3. Elevato rischio di “ingolfamento” dell’Ocri considerate le basse soglie di allerta

Concluso la presenta analisi evidenziando che ci sono numerosi punti che non ho potuto approfondire per non rendere il testo troppo lungo e pesante ma per ogni richiesta di delucidazioni vi invito a contattare lo studio ai recapiti indicati in prima pagina.

Dott. Comm. Fabio Circosta

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