Fiscalità delle donazioni e dei lasciti testamentari

Le donazioni e i lasciti testamentari sono strumenti giuridici importanti per trasferire i beni a parenti, amici o organizzazioni, sia in vita che dopo la morte. Tuttavia, a seconda della modalità e della destinazione, questi trasferimenti possono essere soggetti a una specifica regolamentazione fiscale. Conoscere le differenze tra donazioni e lasciti testamentari e capire come funziona la tassazione in questi casi è fondamentale per pianificare al meglio la gestione del proprio patrimonio.

Differenza tra donazioni e lasciti testamentari

La differenza principale tra una donazione e un lascito testamentario riguarda il momento in cui il trasferimento dei beni avviene. Una donazione è un atto di liberalità che avviene durante la vita del donante, il quale decide di trasferire parte del proprio patrimonio a una o più persone. La donazione si manifesta attraverso un atto formale, che può essere una scrittura privata o un atto notarile, e produce effetti immediati.

Un lascito testamentario, invece, si riferisce a una donazione espressa nel testamento, ed è un atto che si concretizza solo dopo il decesso del testatore. Questo tipo di trasferimento di beni avviene post mortem e deve essere formalizzato in un testamento valido e conforme alle disposizioni legali.

 

Quali tipologie di testamento esistono?

Il testamento è un atto giuridico attraverso il quale una persona esprime le proprie volontà riguardo alla distribuzione dei propri beni dopo la morte e ne esistono diverse forme:

  • testamento olografo: tra le diverse forme è la più semplice in quanto è un atto scritto a mano, firmato e datato dal testatore. Nel caso in cui manchi una data precisa o una firma all’atto il testamento è annullabile;
  • testamento pubblico: questa forma viene redatta da un notaio in presenza di due testimoni così che sia sicuro che il contenuto rifletta la volontà del testatore e rispetti la legge;
  • testamento segreto: è una forma di testamento che può essere redatto dal testatore in modo olografo o scritto da un altro soggetto, come un notaio, ma deve essere sigillato e consegnato a un notaio in un apposito contenitore sigillato, senza che il contenuto venga rivelato.

Come funziona la tassazione dei lasciti testamentari

La tassazione fiscale dei lasciti testamentari dipende dalla relazione tra il beneficiario e il donante (o il testatore), nonché dalla destinazione dei beni. La principale imposta che si applica in questi casi è l’imposta di successione, prevista dall’articolo 2, comma 48, del D.L. n. 262 del 2006.

Questa imposta si applica sui lasciti ma con modalità e aliquote differenti a seconda dei soggetti coinvolti:

  • 4% per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o dei parenti in linea retta (ascendenti e discendenti). Questa aliquota si applica sul valore complessivo netto che eccede la quota di 1 milione di euro per ciascun beneficiario;
  • 6% per i trasferimenti in favore di fratelli e sorelle. Anche in questo caso, l’imposta si applica sul valore complessivo netto che eccede la cifra di 000 euro per ciascun beneficiario;
  • 6% per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado. In questo caso, l’imposta viene applicata senza una franchigia, ossia sull’intero valore del bene trasferito.
  • 8% per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti (es. amici, conoscenti, persone non legate da vincoli di parentela). L’aliquota si applica sul valore complessivo netto trasferito senza alcuna franchigia.

I benefici fiscali dei lasciti alle organizzazioni no profit

A differenza della tassazione dei confronti di parenti, amici o società, i lasciti a enti o organizzazioni no profit non sono soggetti a una tassazione fiscale. Ciò significa che se una persona decide di destinare una parte del proprio patrimonio a un’organizzazione benefica o a una fondazione senza scopo di lucro, tale trasferimento sarà esente dalle tasse.

Questa esenzione rappresenta un incentivo significativo per coloro che desiderano contribuire a scopi sociali o culturali, garantendo che la totalità del patrimonio donato venga destinata alla causa prescelta. Tuttavia, per usufruire di questa esenzione, è fondamentale che il lascito sia correttamente espresso nel testamento e che l’ente beneficiario sia effettivamente riconosciuto come organizzazione senza scopo di lucro.

Ovviamente, è necessario sottolineare che il lascito che il testatore può devolvere ad associazioni no profit viene dopo la quota di legittima, ovvero la parte dell’eredità che spetta per legge ai legittimi eredi.

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