L’ormai noto DL 34/2020 Decreto Rilancio è diventato ufficialmente legge lo scorso luglio dopo essere stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020, e rappresenta il secondo provvedimento legato alla recente emergenza sanitaria COVID-19.
Ma quali sono le principali novità per famiglie, imprese, lavoratori? In questa breve guida, ci proponiamo di esplorare con te i punti salienti delle nuove disposizioni.
Il credito d’imposta per le imprese in difficoltà
Uno dei punti cardine del nuovo Decreto Rilancio riguarda il sostegno alle imprese attraverso incentivi finalizzati al rafforzamento patrimoniale. Tale misura si rivolge in particolar modo alle aziende di medie dimensioni che registrano annualmente ricavi dai 5 ai 50 milioni di euro, e che hanno subito una flessione dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 pari ad almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.
Più in dettaglio, l’articolo 26 del Decreto introduce due crediti di imposta spettanti nel caso di aumento di capitale a pagamento effettuato posteriormente al 19 maggio 2020 ma non oltre il 31 dicembre 2020:
- Credito di imposta del 20% a favore dell’investitore, se questi riterrà la partecipazione fino al 31 dicembre 2023, sull’importo versato in aumento del capitale sociale (fino ai 2 milioni di euro di investimento).
- Credito di imposta del 50% a favore delle società, previo calcolo delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto al lordo delle perdite, fino al 30% dell’aumento di capitale deliberato e versato.
Il credito di imposta per i canoni di locazione a uso professionale
Per quanto riguarda gli affitti, l’articolo 28 del Decreto Rilancio introduce un credito d’imposta per canoni di locazione, leasing e concessione immobili a uso non abitativo, ossia utilizzati per lo svolgimento di attività artigianali, industriali, commerciali, agricole, di interesse turistico o di esercizio abituale della professione autonoma.
Questo credito è destinato a soggetti i cui ricavi o compensi non abbiano superato i 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, così come alle strutture di hospitality (hotel, alberghi e agriturismi) senza in questo caso alcun limite di compensi o ricavi.
A seconda del contratto che lega l’immobile al soggetto beneficiario, il credito di imposta viene previsto in modo differenziato:
- Per locazione, leasing o concessione di immobili: 60% del canone mensile versato con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 o ai mesi di aprile, maggio e giugno 2020 per le strutture ricettive con attività stagionale.
- Per contratti di servizi a prestazioni complesse di affitto di azienda: 30% del canone mensile versato con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 o ai mesi di aprile, maggio e giugno 2020 per le strutture ricettive con attività stagionale.
- Per locatari esercenti attività economica: in questo caso, la spettanza del credito sarà subordinata alla riduzione di fatturato di almeno 50% nel mese di riferimento, quando comparato con lo stesso mese nel periodo di imposta precedente.
Attenzione: questo credito di imposta non è cumulabile con quello previsto per botteghe e negozi (art. 65 D.L. 18/2020. “Decreto Cura Italia” convertito in Legge 27/2020).
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